Analizziamo ora quali sono quelle condizioni che non devono verificarsi, pena l’esclusione dal regime forfettario.
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Con la legge di Bilancio 2023 sono state introdotte le seguenti cause di esclusione e conseguentemente non possono aderire al regime coloro che:
1. superano il limite di ricavi e compensi, in particolare:
· superi il limite di fatturato di euro 85.0000, ma non superi euro 100.000: rimani nel regime forfettario per l’anno corrente e da quello successivo entrerai in quello ordinario;
· superi il fatturato di euro 100.000: uscita immediata dal regime forfettario e già dalla fattura successiva dovrai applicare l’iva. Naturalmente sarà possibile rientrare nel regime forfettario dopo due esercizi. Ulteriori informazioni al seguente articolo “Regime forfettario: semplificazioni fiscali e contabili“;
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2. si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito.
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, sono incompatibili con il regime forfettario, sono:
- agricoltura e attività connesse e pesca,
- vendita sali e tabacchi,
- commercio dei fiammiferi,
- editoria,
- gestione di servizi di telefonia pubblica,
- rivendita documenti di trasporto pubblico,
- intrattenimenti, giochi e altre attività,
- agenzie di viaggi e turismo,
- agriturismo,
- vendite a domicilio,
- rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione,
- vendita di rottami o cascami.
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(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate);
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3. non risiedono in Italia. Tuttavia possono accedere al regime coloro che :
- risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;
- producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
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4. coloro che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
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5. gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività:
- partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir);
- oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
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Per maggiorni informazioni sull’incompatibilità del regime forfettario in concomitanza con partecipazioni in società, si rimanda all’articolo “Regime forfettario e partecipazioni societarie?“
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6. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
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7. coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di 30.000 €; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.