Accedere al regime forfettario non significa solo pagare meno imposte con un’aliquota conveniente, ma vi sono anche ulteriori vantaggi fiscali e contabili. Scopriamoli insieme.
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Vantaggio fiscale – IVA
Se appartieni al regime forfettario:
- Non dovrai addebitare l’Iva nelle fatture di vendita e non ti potrai detrarre l’iva nelle fatture di acquisto. Di conseguenza quando definisci un prezzo per le tue prestazioni non dovrai aggiungere l’IVA rendendoti molto più appetibile per i tuoi clienti!
- Non sussiste l’ obbligo di presentazione della dichiarazione annuale Iva e delle liquidazione periodiche. Si tratta di un risparmio di adempimento non da poco.
- Non è obbligatorio emettere le fatture elettroniche (a meno che non operi con la pubblica amministrazione o non eserciti professioni sanitarie come da elenco del seguente link).
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Attenzione: tale esonero vale solo per i forfettari che nell’anno 2021 hanno conseguito ricavi o compensi inferiori a 25.000€; tutti gli altri forfettari, invece, hanno l’obbligo di emettere, ricevere e conservare fatture in modalità elettronica.
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Eccezioni all’esonero IVA
Nonostante le agevolazioni sopra indicate, vi possono essere alcuni casi in cui hai l’obbligo di assolvimento dell’IVA, in particolare:
- acquisti di beni intracomunitari: se effettui acquisti da paesi UE entro la soglia di € 10.000 sarai assoggettato all’imposta IVA del paese di provenienza. Se l’acquisto è superiore a € 10.000 dovrai assolvere l’IVA italiana attraverso il meccanismo dell’integrazione e versarla entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- acquisti di prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE) (es. licenze zoom, abbonamento Microsoft 365, Google, facebook, ecc) è sempre necessario integrare la fattura ricevuta e versare l’imposta entro il 16 del mese successivo mediante F24. Inoltre, se l’acquisto di servizi, in uno dei quattro trimestri precedenti, è superiore a € 100.000,00 occorrerà presentare anche il modello Intra-2 Quater;
- prestazioni di servizi nazionali che assolvono l’iva secondo il meccanismo del c.d. “reverse charge” (es. spese di manutenzione, imprese di pulizie, ecc.).
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Imposte sul reddito – IRPEF
Procediamo ora con l’analisi delle semplificazioni relative alle imposte sui redditi:
- non dovrai versare l’IRAP;
- avrai l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi di registrazione. Attenzione, come indicato nell’articolo “I vantaggi del forfettario 2023: contenuto minimo della fattura” permane l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi;
- avrai l’esclusione dalla compilazione degli ISA (ovvero gli indici di affidabilità fiscale che costituiscono la“pagella fiscale” utilizzata dall’Agenzia delle Entrate per contrastare l’evasione fiscale);
- non sarai sostituto d’imposta e quindi non dovrai operare le ritenute alla fonte. Di conseguenza tutte le prestazioni di servizio da te acquistate (es. consulenza del commercialista) saranno fatturate senza applicazione della ritenuta d’acconto;
- non sarai soggetto a ritenuta alla fonte sui tuoi ricavi e compensi. L’importante è segnalare tale aspetto indicando in fattura “operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell’articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni”.