Regime forfettario e partecipazioni societarie?

Ricordiamo che costituiscono causa di esclusione dal regime forfettario le seguenti situazioni qui presentate.

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Eccole:

  1. Detenere partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari. Tuttavia, è bene specificare che:
    • nessuna preclusione determina la partecipazione in società semplice, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa;
    • l’effetto preclusivo si verifica anche se la partecipazione è posseduta a titolo di nuda proprietà;
    • la causa ostativa non opera se questa viene rimossa entro l’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.
  2. Controllare, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quella svolta nel regime forfettario. Nel dettaglio:
    • il controllo è valutato in base all’art. 2359 c.c. per cui anche i familiari sono considerati persone interposte;
    • per la riconducibilità tra attività, occorre che:
      • o le attività effettivamente esercitate dalla S.r.l. e dal forfettario siano incluse nella stessa sezione ATECO;
      • o il forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi in favore della S.r.l. controllata, la quale a sua volta si deduce dal reddito il relativo costo;
    • la condizione non deve sussistere al termine dell’anno in cui ci si è avvalsi del regime forfettario. Qualora verificasse nel corso dell’anno, determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.

Ricordiamo infine che non costituisce causa di esclusione la partecipazione in società per azioni, in accomandita per azioni e in società residenti all’estero.

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