Ricordiamo che costituiscono causa di esclusione dal regime forfettario le seguenti situazioni qui presentate.
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Eccole:
- Detenere partecipazioni in società di persone, associazioni o imprese familiari. Tuttavia, è bene specificare che:
- nessuna preclusione determina la partecipazione in società semplice, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa;
- l’effetto preclusivo si verifica anche se la partecipazione è posseduta a titolo di nuda proprietà;
- la causa ostativa non opera se questa viene rimossa entro l’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario.
- Controllare, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili a quella svolta nel regime forfettario. Nel dettaglio:
- il controllo è valutato in base all’art. 2359 c.c. per cui anche i familiari sono considerati persone interposte;
- per la riconducibilità tra attività, occorre che:
- o le attività effettivamente esercitate dalla S.r.l. e dal forfettario siano incluse nella stessa sezione ATECO;
- o il forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi in favore della S.r.l. controllata, la quale a sua volta si deduce dal reddito il relativo costo;
- la condizione non deve sussistere al termine dell’anno in cui ci si è avvalsi del regime forfettario. Qualora verificasse nel corso dell’anno, determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo.
- Partecipare in società per azioni, in accomandita per azioni e società residenti all’estero.