Tax Credit 5.0

L’art. 38 del DL “PNRR” ha introdotto un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese al fine di incentivare progetti di innovazione effettuati negli anni 2024 e 2025 che conseguono una riduzione dei consumi energetici.

Maggiore sarà il risparmio energetico e maggiore sarà il contributo.

Per investimenti fino a 2,5 milioni il credito di imposta arriverà al 45% nella massima classe di efficientamento energetico per poi scendere al 40% ed al 35% per le classi inferiori.

                  I numeri in giocoLa misura base del credito d’imposta per la transizione 5.0 al superamento della soglia minima di risparmio energetico: 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Le maggiorazioni del credito 5.0: 40% , 20% e 10% (stessi scaglioni) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% (o al 10% per i processi direttamente interessati); 45% , 25% e 15% (stessi scaglioni) nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% (o al 15% per i processi direttamente interessati)  

L’accesso al credito d’imposta 5.0 prevede l’obbligo di realizzare un progetto di innovazione che contempli l’acquisizione di beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa previsto negli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e che permettano di ottenere un risparmio energetico significativo e dimostrabile.

L’importante novità è che, rispetto al passato, risultano agevolabili anche gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Quindi anche pannelli fotovoltaici purché utilizzati dall’impresa per l’autoconsumo e non per la cessione al mercato libero.

Leggendo il decreto legge è subito evidente come la modalità di fruizione del credito 5.0 sarà molto più complessa rispetto al precedente 4.0, di fatti le imprese dovranno acquisire:

  • la certificazione di un valutatore terzo indipendente che attesti la riduzione dei consumi conseguibili e una serie di raggiunti requisiti tecnici;
  • la certificazione di un revisore dei conti che dichiari l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza della documentazione contabile;
  • presentazione, in via telematica, al GSE delle certificazioni “energetiche” unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.

È inoltre richiesta l’indicazione della dicitura normativa nelle fatture e nei DDT.

Non è invece prevista la possibilità di procedere con un’autocertificazione (come per l’interconnessione degli investimenti 4.0 al di sotto di determinate soglie). Per le piccole e medie imprese i costi per la certificazione del calo dei consumi sono riconosciuti in aumento del credito d’imposta (fino a un massimo di 10mila euro).

Il credito 5.0 potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 in un’unica rata, ma tassativamente entro il 31 dicembre 2025. L’eccedenza non compensata può essere riportata in avanti ma spalmata in cinque rate annuali di pari importo.

Si ricorda che tale credito non è cumulabile con il bonus investimenti 4.0 ex legge 178/2020 (4.0) né con il credito d’imposta Zes.

In conclusione si tratta sicuramente di un’agevolazione molto interessate su cui tuttavia sarà necessario effettuare opportune valutazioni in considerazione dei molteplici adempimenti richiesti per l’ottenimento del credito.  Ad oggi siamo ancora in attesa della pubblicazione del decreto attuativo da parte del  Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che dovrà chiarire vari aspetti applicativi del tax credit.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print