Tardiva emissione fatture e corrispettivi

Da circa due settimane alcune imprese stanno ricevendo dall’Agenzia delle Entrate una lettera di compliance in cui viene contestata la tardiva emissione delle fatture e dei corrispettivi con indicazione dei giorni di ritardo tra la data corretta di invio e quella di effettiva trasmissione allo SDI. 

Ricordiamo che si parla di tardiva emissione delle fatture quando:

  • per le fatture immediate, se la loro emissione (quindi invio allo SdI) avviene oltre 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione;
  • per le fatture differite, se sono emesse (inviate a SdI) oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con riferimento ai corrispettivi giornalieri, la tardività si realizza qualora siano inviati oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Si ricorda inoltre che laddove vi sia una inattività dell’impresa superiore ai 12 giorni è obbligatorio effettuare il cambio di stato del registratore di cassa in “fuori servizio”.

Natura dell’illecito

L’Agenzia in una recente circolare ha chiarito che tale tipologia di violazione ha natura formale qualora:

  • la fattura emessa tardivamente sia stata comunque inclusa nella liquidazione IVA del periodo di riferimento, con relativo versamento dell’imposta;
  • il corrispettivo non inviato / inviato tardivamente sia stato correttamente memorizzato e incluso nella liquidazione IVA del periodo di riferimento.

Tali violazioni possono essere sanate tramite la regolarizzazione delle violazioni formali, con il versamento di € 200 per ciascun periodo d’imposta da regolarizzare, entro il 31.3.2023 (unica soluzione / prima rata; la seconda rata va versata entro il 31.3.2024).

Attenzione: la possibilità di sanare con € 200 tali errori può avvenire solo se il primo versamento o l’unica soluzione viene effettuata entro il 31.03.23

Infine si segnala che anche l’indicazione in fattura di un codice natura errato costituisce, secondo quanto chiarito dall’Agenzia, una violazione meramente formalenon sanzionabile, qualora non abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA  e sia stata correttamente indicata nella Dichiarazione dell’Iva. Per tale violazione non è pertanto necessaria alcuna regolarizzazione.

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