Gli accantonamenti rappresentano la contropartita economica correlata alla rilevazione patrimoniale dei fondi per rischi e oneri. Sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata in relazione ai quali, alla chiusura dell’esercizio, non è possibile determinarne l’ammontare o la data di sopravvenienza. Ai fini fiscali, sono deducibili dal reddito d’impresa esclusivamente gli accantonamenti considerati dal TUIR.
Gli accantonamenti sono disciplinati dall’art. 2424-bis c. 3 c.c. Nel bilancio d’esercizio sono la voce destinata a coprire le perdite e i debiti di natura determinata, esistenza certa o probabile ma di cui, alla data di chiusura dell’esercizio, non si è in grado di determinarne l’ammontare o la data di sopravvenienza.
Ai sensi di quanto disposto dall’OIC 31, gli accantonamenti rappresentano la contropartita economica, quali gli oneri o le perdite, correlata alla rilevazione patrimoniale dei fondi per rischi e oneri.
Sotto il profilo delle imposte sul reddito, sono da considerarsi deducibili dal reddito d’impresa, esclusivamente gli accantonamenti ai fondi rischi ed oneri individuati dal TUIR agli artt. 105 c. 1- 3, 105 c. 4, 107 c. 1, 2 e 3. Precisamente, sono considerati deducibili gli accantonamenti effettuati a costituzione dei seguenti fondi per rischi e oneri:
- TFR;
- previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c.;
- relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- relativi ai rapporti di agenzia;
- relativi ai contratti di attività sportiva professionistica;
- a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aereomobili;
- a fronte delle spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione;
- a fronte degli oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio.
In particolare, è possibile distinguere le diverse tipologie di fondi per rischi e oneri generati