Rottamazione quater

La c.d. “rottamazione quater” è disciplinata dalla Legge n. 197/2022 e riguarda tutti i debiti tributari in carico all’Agenzia Riscossione dal 01.01.2000 al 30.06.2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “rottamazione”.

Possono altresì essere inclusi i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato a condizione che l’ente, entro il 31.1.2023, abbia provveduto ad adottare uno specifico provvedimento e che lo stesso sia stato trasmesso all’Agenzia.

Il contribuente che aderisce alla rottamazione quater dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno quindi da corrispondere gli interessi iscritti a ruolo, le sanzioni, gli interessi di mora ed aggio.

Per aderire alla definizione agevolata il contribuente dovrà presentare, entro il 30.4.2023, apposita dichiarazione di adesione, telematicamente sul sito di Agenzia Riscossione.

Una volta presentata la domanda l’Agenzia ha tempo fino al 30.06.23 per comunicare al contribuente l’accettazione o il diniego della stessa.

Il contribuente che viene ammesso alla rottamazione quater potrà pagare:

  • in unica soluzione entro il 31.7.2023;
  • in un massimo di 18 rate consecutive di pari importo.

L’omesso / insufficiente / tardivo versamento (unica soluzione / una rata) determina l’inefficacia della definizione agevolata e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Lo Studio sta analizzando tutte le posizioni dei propri clienti per poi contattare gli interessati sulle eventuali attività da compiere.

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