Plusvalenze nel reddito d’impresa: dal 2026 eliminata la rateizzazione ordinaria

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo rilevante sulla disciplina delle plusvalenze nel reddito d’impresa, modificando l’art. 86, comma 4, del TUIR e eliminando, a partire dal 2026, la possibilità di rateizzare la generalità delle plusvalenze su beni e partecipazioni non esenti pasted.

L’obiettivo della riforma è quello di semplificare il sistema e anticipare la tassazione delle plusvalenze al momento del loro realizzo, riducendo le ipotesi di differimento dell’imponibile.

Tassazione integrale nell’esercizio di realizzo

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per i soggetti “solari”), viene stabilito che le plusvalenze realizzate:

  • su beni strumentali, materiali e immateriali;
  • su beni patrimoniali;
  • su partecipazioni immobilizzate non esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR,

concorrono integralmente alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono realizzate.

Viene quindi eliminata la previgente facoltà di rateizzazione in un massimo di cinque periodi d’imposta, anche qualora il bene fosse stato posseduto per almeno tre anni, come previsto dalla disciplina precedente.

Ambito soggettivo: chi è interessato

La nuova disciplina riguarda i soggetti che determinano il reddito d’impresa, e quindi:

  • società di capitali;
  • società di persone commerciali;
  • imprese individuali, sia in contabilità ordinaria sia in contabilità semplificata.

Restano escluse dalla modifica le fattispecie che non rientrano nel reddito d’impresa (ad esempio, plusvalenze tassate come redditi diversi).

Beni interessati dalla soppressione del frazionamento

L’eliminazione della rateizzazione riguarda, in particolare, le plusvalenze derivanti da:

  • cessione a titolo oneroso;
  • risarcimento per perdita o danneggiamento,

aventi ad oggetto beni per i quali, fino al 2025, era ammesso il frazionamento dell’imponibile.

Non rientrano invece nella nuova disciplina:

  • le plusvalenze su partecipazioni che beneficiano della participation exemption, per la quota già esclusa da tassazione;
  • le fattispecie per le quali il legislatore ha espressamente mantenuto la possibilità di rateizzazione.

Le eccezioni: quando la rateizzazione resta possibile

Nonostante l’intervento restrittivo, il legislatore ha mantenuto la facoltà di frazionamento in due casi specifici.

Cessione di azienda o di rami d’azienda

Le plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda o di rami d’azienda possono continuare a essere rateizzate in un massimo di cinque periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo ceduto sia stato posseduto per almeno tre anni.

Restano ferme le regole particolari previste per l’imprenditore individuale, inclusa la possibilità di tassazione separata nei casi previsti dalla normativa.

Società sportive professionistiche

È confermata anche la disciplina speciale per le società sportive professionistiche in caso di cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta.
Se tali diritti sono stati posseduti per almeno due anni, la plusvalenza:

  • concorre al reddito in quote costanti fino a un massimo di cinque esercizi, nei limiti della parte corrispondente al corrispettivo incassato in denaro;
  • è tassata integralmente nell’esercizio di realizzo per la parte residua.

Obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi

Nei casi in cui la rateizzazione è ancora ammessa, la scelta deve risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione, la plusvalenza concorre automaticamente al reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo.

Decorrenza ed effetti sugli acconti 2026

Le nuove regole si applicano alle plusvalenze realizzate dal 2026.
Non è prevista una disciplina transitoria: rileva esclusivamente la data di realizzo della plusvalenza.

Ai fini del calcolo degli acconti dovuti per il 2026, l’imposta del periodo precedente deve essere rideterminata applicando le nuove disposizioni, considerando quindi come integralmente imponibili le plusvalenze che, secondo le regole previgenti, sarebbero state rateizzabili.

Considerazioni operative

La riforma impone una attenta pianificazione delle operazioni di dismissione di beni e partecipazioni, soprattutto per le imprese che storicamente facevano affidamento sulla rateizzazione delle plusvalenze per attenuarne l’impatto finanziario.

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