N. 14

LE NOSTRE FAQ

DOMANDA: Quali sono gli adempimenti e le semplificazioni per chi adotta il regime forfettario?

RISPOSTA: Semplificazioni ai fini Iva; adempimenti ai fini Iva; altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito.

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Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti;
  • non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva;
  • non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.

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Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

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Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

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