Il c.d. “Decreto Alluvioni” – DL 61/2023

Le misure per far fronte ai danni derivanti dall’alluvione

Nella serata del primo giugno è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il c.d. decreto “Alluvioni” (DL 61/2023), contenente le misure per far fronte ai danni derivanti dall’alluvione che ha colpito specifici Comuni dell’Emilia Romagna.

Due sono le principali agevolazioni che possono interessare il mondo delle imprese e dei professionisti: 

  1. la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi (art. 1);
  2. un’indennità speciale per i lavoratori autonomi (art. 8).

1. La sospensione dei termini

Con riferimento alla sospensione dei versamenti tributari, il Decreto prevede la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023,  il cui pagamento dovrà avvenire entro il 20 novembre 2023 senza sanzioni ed interessi.
Tale sospensione si applica ai soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori interessati dall’evento emergenziale (elenco dei Comuni interessati).

Conseguentemente tale sospensione riguarderà per esempio:

  • i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (IRPEF/IRES) e IRAP;
  • i versamenti della liquidazione periodica IVA sia trimestrale che mensile;
  • l’IMU in scadenza il 16 giugno 2023;
  • ogni altro tributo in scadenza nel periodo d’interesse.

2. L’indennità speciale

La seconda misura prevede, invece, un contributo a fondo perduto per :

  • collaboratori coordinati e continuativi;
  • titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;
  • lavoratori autonomi o professionisti, ivi compresi i  titolari  di  attività  di  impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza  e  assistenza

che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.

L’ammontare del contributo è pari a  euro  500,  per  ciascun  periodo  di  sospensione  non superiore  a  quindici  giorni,  e  comunque  nella   misura   massima complessiva di euro 3.000.

L’indennità in questione sarà erogata dall’INPS, a domanda, nei limiti delle risorse previste dal decreto e nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

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