La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una rilevante revisione della disciplina fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni, incidendo in modo diretto sul regime di parziale esclusione dal reddito previsto per i soggetti imprenditori.
La finalità dell’intervento è quella di limitare i regimi di favore alle partecipazioni di maggiore rilevanza economica, introducendo per la prima volta requisiti minimi legati all’entità della partecipazione detenuta.
Il principio generale: soglia minima di partecipazione o di valore
Dal 1° gennaio 2026, il regime di esclusione parziale dal reddito dei dividendi e delle plusvalenze è mantenuto solo a condizione che la partecipazione detenuta:
- sia almeno pari al 5% del capitale della società partecipata;
- oppure, in alternativa, abbia un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
I due requisiti sono alternativi: è sufficiente che ne sia rispettato uno solo.
In assenza di tali condizioni, dividendi e plusvalenze concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile.
Dividendi: cosa cambia dal 2026
Le modifiche interessano gli artt. 59 e 89 del TUIR e riguardano esclusivamente i soggetti che detengono partecipazioni in regime di impresa.
In particolare, sono coinvolti:
- imprese individuali e società di persone commerciali (snc e sas), che continuano a beneficiare dell’esclusione parziale (60%, 50,28% o 41,86% a seconda del periodo di formazione dell’utile) solo se è rispettata la soglia minima;
- società di capitali ed enti commerciali, per i quali resta l’esclusione del 95% del dividendo, subordinata però al nuovo requisito partecipativo.
In mancanza del requisito del 5% o del valore fiscale di 500.000 euro, i dividendi percepiti in regime d’impresa risultano interamente imponibili.
Le nuove regole si applicano alle distribuzioni di utili e riserve deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dall’esercizio di formazione degli utili.
Plusvalenze su partecipazioni: estensione dei nuovi requisiti
In un’ottica di coordinamento sistematico, il legislatore ha esteso gli stessi criteri anche alla disciplina delle plusvalenze su partecipazioni, intervenendo sugli artt. 58 e 87 del TUIR.
Per i soggetti imprenditori, il regime di participation exemption (esenzione del 95% per le società di capitali e percentuali ridotte per imprese individuali e società di persone) spetta ora solo se, oltre ai requisiti “storici”, è rispettata anche la soglia minima di partecipazione.
Restano quindi necessari, congiuntamente:
- il periodo minimo di possesso;
- la prima iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie;
- la residenza della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria;
- l’esercizio di attività commerciale da parte della partecipata;
- e, dal 2026, una partecipazione almeno del 5% oppure con valore fiscale ≥ 500.000 euro.
In assenza del nuovo requisito dimensionale, la plusvalenza è integralmente imponibile.
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate mediante cessione di partecipazioni acquisite a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Considerazioni operative
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 impongono una maggiore attenzione nella pianificazione delle partecipazioni societarie, soprattutto per holding, gruppi familiari e strutture con partecipazioni “sotto soglia”.
In molti casi sarà necessario:
- rivalutare la convenienza fiscale della struttura partecipativa;
- monitorare il valore fiscale delle partecipazioni nel tempo;
- prestare attenzione alla decorrenza delle delibere di distribuzione e alle operazioni di cessione.