Bonus 110%, per quanto ancora?

Il decreto Aiuti – quater interviene sul comma 8-bis dell’art. 119 DL n. 34/2020 modificando l’ambito temporale di applicazione del 110.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza sul destino del 110 distinguendo le fattispecie principali oggetto di intervento.

  1. I condomini e gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari

Rimane salva la detrazione al 110% per le spese sostenute in merito agli interventi effettuati su condomini o su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate se:

  • entro il 24.11.2022 risulta già adottata la delibera assembleare dei condomini che approva l’esecuzione dei lavori sul condominio e entro il 25.11.2022 è stata effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
  • entro il 18.11.2022 risulta già adottata la delibera assembleare dei condomini che approva l’esecuzione dei lavori sul condominio e entro il 31.12.2022 sia presentata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
  • per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni (come i proprietari unici di edifici con unità fino a quattro) entro il 25.11.2022 è stata effettuata la Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS) ex art. 119, comma 13-ter, DL n. 34/2020;
  • entro il 31.12.2022 è stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in riferimento agli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Per i soggetti indicati sopra, anche se non hanno rispettato le scadenze ivi previste, continua la detrazione al 110% per tutte le spese sostenute fino al 31.12.2022.

Mentre per le spese sostenute a partire dal 2023 la detrazione fiscale si abbassa dal 110% al 90%. Nel dettaglio queste saranno le nuove misure e i nuovi termini:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2022;
  • 90% per le spese sostenute nel 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.
  1.  Le singole unità immobiliari (villette)

Gli interventi che interessano le singole unità immobiliari (villette) la detrazione rimane ferma al 110% per le spese sostenute dalle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio d’impresa o lavoro autonomo, fino al 31.03.2023 (anziché al 31.12.2022) per gli interventi previsti dall’art. 119 DL n. 34/2020, a condizione che i lavori abbiano raggiunto il 30% dell’intervento complessivo entro il 30.09.2022.

La strada invece si complica per gli interventi avviati a partire dal 01.01.2023 sulle singole unità immobiliari. Infatti, la detrazione al 90% delle spese sostenute viene riconosciuta solo al ricorrere di tutte le seguenti circostanze:

  • il contribuente che effettua i lavori è il titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento (risultano quindi esclusi i soli detentori dell’immobile, quali a titolo esemplificativo il comodatario e l’inquilino);
  • l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente abbia un reddito familiare, determinato in base al quoziente familiare ai sensi del nuovo comma 8-bis, non superiore ad euro 15.000.

Infine continuerà ad applicarsi la detrazione al 110% per le spese relative agli interventi effettuati nei Comuni colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, per le spese relative agli interventi effettuati dai soggetti previsti dalle lett. c) e d) dell’art. 119 comma 9 DL 34/2020 (IACP e cooperative edilizie) e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio nonché dai soggetti indicati alla lett. d-bis) art. 119 comma 9 DL 34/2020, Onlus, ODV e APS che svolgono attività di prestazione di servizi socio sanitari e assistenziali a determinate condizioni.

Questo è il nuovo quadro di riferimento per chi ha già avviato o intende avviare interventi agevolabili ai sensi dell’art. 119 DL 34/2020.

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